Lavori edilizi: la modifica degli esterni non è ristrutturazione. Il Testo Unico dell’Edilizia (d.lgs 380/2001) costituisce la normativa principale a cui devono attenersi le Regioni nell’ambito della disciplina dell’attività edilizia.
Secondo tale normativa, perché vi sia
ristrutturazione edilizia, nella demolizione con successiva ricostruzione, deve essere rispettata la sagoma dell’edificio precedente.
Quindi, non si ha
ristrutturazione se a seguito di demolizione,
l’esterno dell’immobile non viene ricostruito esattamente come era prima.
Se, dunque, gli
esterni dell’immobile non sono identici a prima, ma risultino
modificati, allora si parla di nuova costruzione e di conseguenza i lavori di cantiere non possono essere intrapresi mediante la
Scia.

Non tutte le Regione italiane hanno espressamente previsto il mantenimento della sagoma
esterna dell’edificio in caso di
ristrutturazione attuata con demolizione e successiva ricostruzione. Lo hanno fatto solo la Liguria, l’Emilia-Romagna e la Campania. Invece, ben nove Regioni (Piemonte, Veneto, Puglia, Lazio, Marche, Molise,Basilicata, Calabria e Abruzzo)applicano semplicemente quanto disposto dal
Testo Unico dell’Edilizia o perché non hanno provveduto ad emanare proprie norme o perché le leggi regionali sono antecedenti al testo unico o perché vi fanno semplicemente rinvio.
In ogni caso sul tema è recentemente intervenuta la Corte costituzionale (n.309 del 23 novembre 2011) che ha sancito l’illegittimità costituzionale di tre norme con cui la Regione Lombardia aveva previsto deroghe alle disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia. In pratica la legge regionale lombarda n.12 del 2005 non prevede come necessario ai fini della ristrutturazione il rispetto della sagoma originaria dell’edificio.

La sentenza della Corte costituzionale in oggetto ha dei riflessi sul regime dei
titoli abilitativi, in considerazione del fatto che il DL 70/2011 prevede attualmente che la Scia va a sostituire la
Dia solo per i
lavori edilizi di cui all’art. 22, comma 1 e 2 del Testo Unico, mentre viene confermata la Dia sostitutiva o alternativa al
permesso di costruire per i
lavori di cui al comma 3. Di conseguenza sarà possibile ricorrere alla Scia in caso di lavori di
ristrutturazione realizzati mediante demolizione e successiva ricostruzione dell’immobile, anche se tali
lavori comportano una ricomposizione dei volumi.
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