martedì 17 gennaio 2012

Contratti di solidarietà

Contratti di solidarietà:
prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato


17 GEN 2012 Il Ministero del lavoro, con lettera circolare del 16 gennaio 2012, n. 621, fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività di vigilanza presso aziende interessate dal fenomeno dei contratti di solidarietà, c.d. difensivi, nell’ipotesi di aumento dell'orario ridotto per esigenze temporanee di maggior lavoro.
Nello specifico, le precisazioni riguardano
la portata della disposizione, contenuta nell'articolo 5, comma 10, del D.L. n. 148/1993 (recante “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”), secondo cui "nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto".In proposito, il suddetto Ministero ha già avuto modo di chiarire - con circolare n. 20/2004 - che le “modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro, devono essere determinate nel contratto di solidarietà”. Pertanto, detta circolare rinvia ai contratti stipulati tra le parti le “modalità” di richiamo in servizio anche al fine di evitare possbili disparità tra i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.Le motivazioni, invece, che giustificano l’azienda a richiedere le prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato sono stabilite dal Legislatore e ricondotte alle ipotesi di “temporanee esigenze di maggior lavoro”.

In tale definizione - osserva il Ministero del lavoro - sembra potersi far rientrare una formale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere l'esigenza di una maggiore prestazione di lavoro. Ciò, al fine di rispondere alle richieste del mercato in manieratempestiva per recuperare la necessaria competitività aziendale. In alcuni casi, infatti, le aziende anticipano il richiamo in servizio dei lavoratori per farsi trovare pronte a fisiologici aumenti dell'attività produttiva e/o commerciale.

Pertanto - prosegue lo stesso Ministero - le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori non devono necessariamente avere carattere di eccezionalità o di urgenza.
Tali ultimi requisiti sono stati, infatti, richiesti dalla circolare n. 20/2004 solo nell'ipotesi in cui l'azienda utilizzi prestazioni straordinarie (“le prestazione eccedente l’orario dì lavato concordato non può comportare l'esecuzione di prestazioni eccedenti il normale orario contrattatale, salvo particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa o del lavoro che viene svolto”).

Peraltro - sottolinea il Ministero del lavoro con la circolare in commento - tali ipotesi determinano un risparmio per la finanza pubblica, atteso che, in tutti i casi di prestazione oltre l’orario ridotto (ordinario o straordinario), il menzionato articolo 5 dispone “una corrispondente riduzione del trattamento diintegrazione salariale”, con il conseguente pagamento dei contributi ordinari a carico dell'azienda.
Articolo tratto dal sito www.teleconsul.it

Nessun commento: