giovedì 19 gennaio 2012

Detrazione del 36%: trasferibile anche in presenza di atti a titolo gratuito


La detrazione del 36% potrà essere trasferita anche in presenza di atti a titolo gratuito, come la donazione, o la permuta. Questa una delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum 2012. È noto che la lettera c), del comma 1, dell'art. 4, dl n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 ha inserito all'interno del testo unico delle imposte dirette, di cui al dpr n. 917/1986, l'art. 16-bis, mettendo a regime la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, a partire dal 1° gennaio scorso. Il nuovo articolo dispone che, in caso di vendita dell'unità immobiliare, «… la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica …». Pertanto, il tenore letterale delle nuove disposizioni, che facevano riferimento alla vendita e all'acquirente, sembrava escludere tutti quei trasferimenti diversi dalla compravendita, come la donazione o la permuta. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito confermando che, con l'espressione «vendita», si devono intendere tutte quelle ipotesi di trasferimento dell'unità abitativa, con cui «… si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo gratuito …»; di conseguenza, in presenza di un atto di donazione, le parti potranno stabilire che la detrazione rimanga in capo al donante. Sulla medesima falsariga la «permuta», per effetto dell'estensione dell'applicazione delle norme stabilite per la vendita, per quanto compatibili, come stabilito dall'art. 1555 del codice civile.

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