domenica 8 gennaio 2012

Il domicilio fiscale e la residenza delle persone fisiche, per le agevolazioni

Il domicilio fiscale e la residenza fiscale delle persone fisiche sono due concetti che devono essere distinti rispetto a residenza e domicilio civilistico e che hanno conseguenze importanti ai fini della fruizione di agevolazioni fiscali per esempio ai fini ICI o IMU o ai fini delle agevolazioni prima casa, o sconti di imposta o sulle tasse, obblighi nella presentazione e nella compilazione delle dichiarazioni.
Vediamo insieme di capire quali sono le differenze tra 
domicilio fiscale
residenza fiscale 
delle persone fisiche, perché esistono e quali ricadute hanno sui contribuenti dal punto di vista fiscale. Il concetto di residenza e domicilio sono specificati nel codice civile all’art. 43, in cui si dice che la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua “dimora abituale” e il domicilio è invece il “luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”
Questi possono coincidere o non coincidere.
Inutile dire che questi concetti
hanno valenze differente e sono stati al centro del dibattito tributario degli ultimi venti anni (la sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola) e che i due concetti assumono vesti diversi a seconda che si tratti di persone fisiche o che si tratti di residenza fiscale delle persone giuridiche e quindi società.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva i concetti che assumono importanza sono invece quelli di residenza e domicilio fiscale.
I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; ciò vuol dire che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia.
Come espressamente indicato nella norma fiscale, le nozioni cui occorre fare riferimento sono quelle del codice civile, che nell’articolo 43 stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Mentre la residenza è legata alla permanenza del soggetto in un luogo in maniera sufficientemente stabile e all’intenzione di dimorarvi (dato oggettivo);
il domicilio è costituito dalla concentrazione in un determinato luogo degli affari e interessi della persona senza che sia necessaria la sua presenza effettiva in tale luogo (dato oggettivo) nonché dalla volontà di costituire e mantenere in un determinato luogo il “centro” principale della generalità dei rapporti (dato soggettivo). La nozione di interessi cui occorre fare riferimento, un tempo limitata al settore economico e patrimoniale del soggetto, deve intendersi riferita, per unanime interpretazione giurisprudenziale, anche alla sfera morale, sociale e familiare del soggetto (La sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola).

Con riferimento, invece, all’aspetto temporale, il criterio adottato dal legislatore è quello di prevalenza temporale nel corso del periodo d’imposta. Per quanto riguarda la definizione puntuale di periodo d’imposta, si rimanda all’articolo 7 del TUIR secondo il quale il periodo di riferimento è quindi l’anno solare.

Di talché, poiché la norma fa riferimento alla maggior parte del periodo, il criterio da adottare è quello di prevalenza numerica: sono considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni indicate sopra per almeno 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili).
Può verificarsi il caso di variazioni che si sono susseguite nel corso dell’anno: in questa ipotesi non occorre che il periodo sia continuativo. A titolo di completezza, si noti che situazioni particolari sono state poi previste dalla prassi italiana con riferimento ai residenti a Campione d’Italia e ai lavoratori dipendenti transfrontalieri.

Se il cittadino italiano ha spostato la propria dimora all’estero, occorre che egli provveda alla cancellazione dall’anagrafe tributaria e che contestualmente si iscriva all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

A tal riguardo, il legislatore ha recentemente introdotto il comma 2-bis all’interno dell’articolo 2 del TUIR che così dispone “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze …”.

La nuova presunzione di residenza, con possibilità di prova contraria da parte del contribuente, opererà nel caso in cui, al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla legge, queste ultime si siano “trasferite” in Stati o territori c.d. a fiscalità privilegiata così come inclusi nel relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 4 maggio 1999).

Per completezza, si noti che la predetta lista di Paesi c.d. “paradisi fiscali” può essere aggiornata in conformità alle direttive dell’OCSE e degli altri organismi internazionali e/o comunitari. In merito, citiamo alcuni degli Stati a fiscalità privilegiata inclusi nel 2011 nella citata lista: Andorra, Bahama, Barbados, Bermuda, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Hong Kong, Libano, Liechtenstein, Macao, Monaco, San Marino, Singapore, Svizzera, Vanuatu.


La residenza fiscale, come risulta dagli art.2 e 3 del T.U.I.R, determina la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi ovunque prodotti secondo il principio del WWT, sono pertanto residenti ai fini fiscali:

Residenti fiscali sono tutti coloro che abbiano la residenza (civilistica) in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e i non residenti in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio nazionale Italiano

E’ considerato residente in Italia chi per la maggior parte del periodo di imposta (l’anno solare) e pertanto oltre 183 giorni versi in almeno una delle seguenti situazioni:
sia iscritto nell’anagrafe della popolazione dello Stato
abbia nel territorio dello Stato il domicilio inteso in senso civilistico
abbia nel territorio dello Stato la residenza intesa in senso civilistico

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero) di per se stessa non esclude il domicilio o la residenza nello Stato. I cittadini trasferiti all’estero sono infatti considerati ancora residenti e pertanto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi se, la loro famiglia abbia mantenuto la dimora in Italia, siano emigrati in Stati con regimi fiscali privilegiati c.d. paradisi fiscali o paesi della “black list” ex D.M. 21/11/2001 (in questo caso c’è addirittura un inversione dell’onere della prova, il soggetto è considerato residente in Italia a meno che non sia lui stesso a provare con ogni mezzo di essere realmente residente all’estero e che il trasferimento non sia fittizio), siano emigrati in Stati a regime fiscale non privilegiato (rientranti pertanto nella”white-list”), ma l’amministrazione finanziaria riesca a dimostrare che il trasferimento non è effettivo. Questi sono concetti e fattispeice molto delicate e che necessitano comunque di un approfondimento per singolo caso.

Il domicilio fiscale (ex art.58 e 59 DPR 600/73) di regola coincide con la residenza anagrafica. Nel caso di non residenti il domicilio viene stabilito: nel comune in cui si produce reddito in Italia o se si produce in più comuni, in quello dove viene prodotto il reddito più elevato (tenuto conto dell’accertamento dell’ufficio e non della dichiarazione del contribuente), nel comune di ultima residenza nello Stato per i cittadini immigrati in Stati a fiscalità privilegiata, ma che siano considerati residenti in Italia.

Il domicilio fiscale rileva ai fini della competenza dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria territorialmente competente a ricevere le dichiarazioni e svolgere attività di controllo e accertamento sul reddito.

Implicazione del concetto di domicilio fiscale e residneza fiscale
L’individuazione del domicilio fiscale rileva altresì al fine dell’individuazione dell’aliquota dell’addizionale dell’IRPEF da applicare (questa infatti cambia da regione a regione).
Ma come avete avuto modo di vedere nei precedenti articoli rileva anche per quello che concerne l’accesso a determinate agevolazioni fiscali prima tra tutte l’agevolazione per godere dei benefici prima casa che si rifanno al concetto di comune nel quale il contribuente la o intende trasferire entro un tot periodo di tempo la sua abitazione principale concetto legato alla dimora abituale. Lo stesso può accadere per godere della detrazione prevista per l’IMU anche se qui il concetto di abitazione principale è leggermente differente rispetto a quello visto sopra. Il domicilio fiscale inoltre e sempre a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività rileverà in modo rilevante anche nell’ambito della notificazione degli atti amministrativi e giudiziali o per le cartelle di pagamento.

Domicilio Fiscali per i pensionati
Con riguardo ai pensionati non residenti in Italia, se la pensione rappresenti l’unico o il maggiore dei redditi prodotti in Italia il domicilio fiscale va stabilito in ogni caso dove è ubicata la sede centrale dell’ente erogante anche se si consiglia sempre di approfondire questa fattispecie tributarie singolarmente in quanto l’attrazione della residenza in uno o nel’altro paese dipende da differenti fattori, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni tra un paese e l’altro e da altri fattori che necessitano a mio modesto avviso delle presenza di un professionista dottore commercialista di fiducia a cui affidare un incarico.

Nessun commento: