Si ricorda, che ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c), del Tuir, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio, per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Il ministero delle Finanze, con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, ha fornito la nozione di borse di studio, ricomprendendo in tale "categoria" reddituale le erogazioni a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione eccetera.
Rientrano invece nella nozione di «assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale» le erogazioni per corsi di specializzazione/qualificazione a fini di studio o addestramento professionale, nonché quelle per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione (ad esempio gli stage aziendali). In merito agli stage aziendali, la circolare 20/E dell'Agenzia, del 10 maggio 2005, ha chiarito che essi costituiscono uno strumento formativo a disposizione di chi sta per uscire o è da poco uscito dalla scuola, nonché delle persone disoccupate inserite nei progetti di orientamento e di formazione.
• le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
• le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che
l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
• le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
• le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.
Nel merito, alla borsa di studio ,l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le borse di studio corrisposte ai “tirocinanti”, danno origine a redditi “assimilati” proprio perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro (Risoluzione n. 95/E/2002).
Per alcune borse di studio, specifiche disposizioni normative prevedono, invece, l’esenzione dall’irpef.
• le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
• le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che
l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
• le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
• le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.
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