La riforma previdenziale è una realtà. Dal primo Gennaio 2012 la riforma si applica per tutti i lavoratori anche se sono previste delle eccezioni e delle deroghe. Vediamo nel dettaglio di fare una panoramica su coloro rientrano, in tutto o in parte in una deroga ai nuovi requisiti generali per andare in pensione.
Coloro che hanno già maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi per andare in pensione è praticamente immune alla riforma Monti. Per questa categoria di lavoratori continueranno ad applicarsi le vecchie regole anche se continueranno a rimanere sul posto di lavoro.
Deroga per la classe ’52 (Art. 24, comma 15-bis, L.n. 214/2011)
- Le donne dipendenti del settore privato che abbiano almeno 20 anni di contributi e che compiano i 60 anni di età entro il 31 Dicembre 2012 potranno andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di età
- I lavoratori uomini dipendenti del settore privato che abbiano maturato 35 anni di contributi e che compiano i 61 anni di età entro il 31 Dicembre 2012 potranno andare in pensione a 64 anni di età.
Deroga per le lavoratrici donne che scelgano il regime sperimentale (art. 1, comma 9 della Legge n. 243 del 23 agosto 2004 come richiamato dall'Art. 24, comma 14, primo cpv della L.n. 214/2011)
Sino al 31 Dicembre 2015 alle sole lavoratrici donne è concessa la facoltà di conseguire la pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome.
- Le donne dipendenti del settore privato che abbiano almeno 20 anni di contributi e che compiano i 60 anni di età entro il 31 Dicembre 2012 potranno andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di età
- I lavoratori uomini dipendenti del settore privato che abbiano maturato 35 anni di contributi e che compiano i 61 anni di età entro il 31 Dicembre 2012 potranno andare in pensione a 64 anni di età.
Deroga per le lavoratrici donne che scelgano il regime sperimentale (art. 1, comma 9 della Legge n. 243 del 23 agosto 2004 come richiamato dall'Art. 24, comma 14, primo cpv della L.n. 214/2011)
Sino al 31 Dicembre 2015 alle sole lavoratrici donne è concessa la facoltà di conseguire la pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome.
Deroga per chi ha optato per il contributivo puro (Art 24, comma 11, L.n. 214/2011)
Pensione anticipata a 63 anni per i lavoratori con 20 anni di contributi con 1° accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996 solo se la pensione calcolata risulti pari o superiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale 2012, rivalutato negli anni successivi con l'andamento medio del Prodotto Interno Lordo.
Lavoratori che rientrano nella Clausola di Salvaguardia (Art. 24, comma 14, L.n. 214/2011)
AI lavoratori che rientrano in questa categoria non si applica la Manovra Monti (e dunque potranno andare in pensione secondo la vecchia disciplina) nella misura in cui sussistano sufficienti risorse economiche. Si tratta dunque di una vasta area di lavoratori che potrebbero rimanere con un vuoto economico notevole se il “plafond” stanziato dal governo dovesse esaurirsi.
Coloro che rientrano nella clausola di salvaguardia sono:
a) Lavoratori collocati in liste di mobilità, anche di mobilità lunga, sulla base di accordi sottoscritti prima del 4 Dicembre 2011 che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
b) Lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore e coloro per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai fondi di solidarietà settore; in tale ipotesi gli interessati resteranno a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, anche se maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore della Legge Monti.
c) Lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
d) Lavoratori dipendenti del settore pubblico che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio
Come già detto le esenzioni per queste categorie di lavoratori potranno essere fruite infatti solo fino al raggiungimento del plafond massimo di risorse.
Modalità di preferenza delle domande ai fini dell’ammissione al beneficio (Art. 24, comma 15, L.n. 214/2011)
Ai fini della selezione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che rientrano nella clausola di salvaguardia si dovrà attendere un decreto del Governo (da varare entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge Monti) che fisserà il numero dei lavoratori ammissibili al beneficio (sulla base delle risorse stanziate). Fissato questo numero, l’Inps provvederà all’accoglimento delle domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero dal lavoro fino al raggiungimento del numero massimo indicato nel decreto del Governo.
fonte : businessvox
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