stesso è tornato a parlare di questa materia in uno dei suoi ultimi messaggi, premettendo che, nonostante la legge parli chiaramente di lavoratori di nazionalità italiana, bisogna estendere il raggio di applicazione anche a quei soggetti che sono cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea.
La legge 398 del 1987, quella cioè che ha modificato in alcune parti la normativa menzionata in precedenza, deve riguardare, secondo l’opinione dell’ente previdenziale, i lavoratori extracomunitari
che si trovano in condizioni ben precise.
Anzitutto, questi ultimi devono essere in possesso di uno status specifico, vale a dire quello di “soggiornanti di lungo periodo”; inoltre, nel caso non si possa beneficiare di questo stesso status, devono dimostrare un regolare titolo di soggiorno e la firma di un contratto di lavoro
Il Ministero del Lavoro è convinto che questa impostazione così particolare sia l’unica possibile per rispettare il principio di parità di trattamento, davvero essenziale da questo punto di vista.L’equiparazione significa semplicemente che quei lavoratori stranieri che possono soggiornare in maniera libera e regolare nel territorio meritano lo stesso trattamento e il riconoscimento degli identici diritti di cui gode un lavoratore italiano: il principio, tra l’altro, si estende anche alle famiglie dei dipendenti extracomunitari. L’Inps si è basata proprio su questi elementi, in particolare il parere ministeriale, per giungere alle conclusioni finali del suo messaggio: l’estensione della disciplina sancisce una parità di trattamento che poteva sembrare scontata, ma su cui erano sorti anche dei dubbi.
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