SCADENZE DEL 16/01/2012 - AREA FISCALE |
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| | | PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE NEL MESE PRECEDENTE.
I contribuenti Iva che hanno ricevuto, nel corso del mese precedente, dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite intemediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
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| | | ANNOTAZIONE DOCUMENTI RIEPILOGATIVI FATTURE DI VENDITA E FATTURE DI ACQUISTO
Annotazione degli eventuali documenti riepilogativi inerenti:
- le fatture emesse nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 154,94 euro (in base all’art. 6 del D.p.r. 9.12.1996, n. 695)
- le fatture ricevute nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 300,00 euro (in base all’art. 7, comma 1 lettera q) del decreto legge n. 70 del 13.05.2011)
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| | | SOGGETTI INCARICATI AL PAGAMENTO DEI PROVENTI O ALLA NEGOZIAZIONE DI QUOTE RELATIVE AGLI O.I.C.R.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Codici tributo:
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
1061 – ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del DPR n. 600/1973
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| | | SOSTITUTI D'IMPOSTA: VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IRPEF
I sostituti d'imposta devono procedere al pagamento:
- della rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
utilizzando il modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta
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| | | SOSTITUTI D'IMPOSTA: VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IRPEF
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848); - della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo: 3847)
- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848)
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| | | SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ D’INTRATTENIMENTO
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modalita' telematiche (Modello F24).
L'imposta sugli intrattenimenti e' estesa a tre categorie di attività:
- esecuzione di musica non dal vivo (considerata tale quando la durata della eventuale musica dal vivo è inferiore al 50% del periodo di apertura del locale) , con esclusione dei concerti musicali , vocali e strumentali soggetti ad I.V.A.
- utilizzo degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;
- ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonchè esercizio del gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
Codici tributo:
6728 - Imposta sugli intrattenimenti
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| | | SOGGETTI CHE CORRISPONDONO REDDITI DI PENSIONE DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 18.000 ANNUI: COMUNICAZIONI
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui devono comunicare al pensionato l'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai.
La comunicazione deve essere effettuata in via telemativa, tramite lo strumento RFA WEB presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
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| | | SOGGETTI IVA ESERCENTI IL COMMERCIO AL MINUTO E ASSIMILATI: REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2011
I soggetti che rilasciano scontrino fiscale possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.
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| | | SOGGETTI IVA: FATTURAZIONE DIFFERITA
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di dicembre 2011 e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
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| | | CONTRIBUENTI IVA MENSILI: LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE PRECEDENTE
I contribuenti iva mensili sono tenuti alla iquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalita' telematiche. Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre.
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| | | CONTRIBUENTI IVA MENSILI CHE HANNO AFFIDATO A TERZI LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ: LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA RELATIVA AL SECONDO MESE PRECEDENTE
Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
Codice tributo: 6012 - Versamento IVA mensile dicembre
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| | | BANCHE E POSTE: VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI BONIFICI EFFETTUATI NEL MESE PRECEDENTE
Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e devono provvedere al relativo versamento tramite modello F24 con modalita' telematiche, indicando il codice tributo “1039” e, contestualmente, sono tenute a rilasciare al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate.
Si ritiene opportuno rammentare che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta, per cui la ritenuta del 4% deve risultare operata sull’importo del bonifico dopo aver scorporato il 20% per la presunta Iva compresa nell’ammontare (presunta, in quanto non si deve considerare quella effettivamente applicata).
Tra i diversi ordinanti dei bonifici si devono considerare ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate (come, a titolo meramente indicativo, i condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi), per cui al fine di evitare che l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subisca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, deve risultare effettuata la sola ritenuta del 4% sul bonifico prevista dal D.L.78/2010.
N.B.: poiché la ritenuta si è resa operativa sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2010, n. 40 precisa che, in sede di prima applicazione della norma introdotta dal D.L.78/2010 non verranno irrogate sanzioni se vengono riscontrate violazioni.
La modifica della ritenuta dal 10% al 4% e' entrata in vigore a seguito del nuovo Decreto Sviluppo (Art.23 comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98), che segnala: 'Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".'
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| | | PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI: REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO SALDO ICI 2011
Termine ultimo, per i proprietari di immobili, o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, per la regolarizzazione del versamento del saldo ICI 2011 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 16.06.2011 (ravvedimento).
Entro la data in esame, il soggetto-contribuente interessato può regolarizzare la violazione (con la corresponsione del tributo dovuto, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%) utilizzando l’apposito bollettino postale intestato all’agente della riscossione presso le agenzie postali o direttamente presso lo stesso tramite le banche convenzionate oppure mediante versamento diretto:
• per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche;
• per i soggetti non titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche;
specificando gli appropriati codici di riferimento, quali, a titolo di promemoria:
- 3901-Ici per l’abitazione principale;
- 3902-Ici per terreni agricoli;
- 3903-Ici per le aree fabbricabili;
- 3904-Ici per gli altri fabbricati;
- 3906-Ici-interessi;
- 3907-Ici-sanzioni.
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| | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente.
Modalità: annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.
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| | | CONTRIBUENTI TENUTI AL VERSAMENTO UNITARIO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2011 (ravvedimento).
Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico per i titolari di partita Iva, oppure il modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Codici tributo:
8901: sanzione pecuniaria Irpef
1989: interessi sul ravvedimento - Irpef
8902: sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994: interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
8926: sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998: interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione
8904: sanzione pecuniaria Iva
1991: interessi sul ravvedimento – Iva
8918: sanzione pecuniaria Ires
1990: interessi sul ravvedimento – Ires
8907: sanzione pecuniaria Irap
1993: interessi sul ravvedimento – Irap
8906: sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
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