Innanzitutto per questi lavoratori
viene confermato l’impianto originario che prevede come unica possibilità di uscita quella del meccanismo delle quote (somma fra età anagrafica ed anzianità contributiva) con l’applicazione della finestra mobile per la decorrenza della pensione. A decorrere dal 1 gennaio 2012, però, vengono cancellati i requisiti ridotti previsti dal decreto legislativo 67/2011 e, ai fini del riconoscimento dei benefici si fa riferimento al requisito ordinario previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla Tabella B, allegata alla legge 247 del 2007. Quindi per tutti i lavoratori che possono chiedere il beneficio intero per i lavori usuranti (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l’anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni l’anno), dal 2012 si applica quota 96, mentre per i lavoratori notturni che hanno tra 72 e 77 notti si applica quota 97, e per quelli che hanno tra 64 e 71 notti si applica quota 98.
Dal 2013 si applica poi il requisito più elevato previsto dalla tabella, ossia quota 97, incrementato anche dal fattore “aumento della speranza di vita”: la quota necessaria diventa quindi 97+3 mesi. Per coloro che hanno tra 72 e 77 notti il requisito arriva a quota 98+3 mesi, mentre per coloro che hanno tra 64 e 71 notti il requisito è quota 99 +3 mesi.
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