giovedì 5 gennaio 2012

Pensioni, nuovi requisiti anche per il lavoro usurante

Pensioni, nuovi requisiti anche per il lavoro usurante:
L’ormai famigerato “Decreto Salva-Italia”, catalogato come il n. 201 del 6 dicembre 2011 e recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” è stato finalmente convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011: la norma è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011. I passaggi sopra menzionati rappresentano gli ultimi step della tormentata riforma messa in atto dall’Esecutivo del Premier Monti, un’autentica rivoluzione che disegna un quadro totalmente nuovo della previdenza nel nostro Paese. Tra tutte le categorie di lavoratori interessati alla riforma in questione poco spazio hanno avuto sui media i lavoratori impegnati in attività considerate usuranti, per cui andiamo a vedere cosa cambia per loro dopo l’approvazione della legge 214/2011.
Innanzitutto per questi lavoratori
viene confermato l’impianto originario che prevede come unica possibilità di uscita quella del meccanismo delle quote (somma fra età anagrafica ed anzianità contributiva) con l’applicazione della finestra mobile per la decorrenza della pensione. A decorrere dal 1 gennaio 2012, però, vengono cancellati i requisiti ridotti previsti dal decreto legislativo 67/2011 e, ai fini del riconoscimento dei benefici si fa riferimento al requisito ordinario previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti dalla Tabella B, allegata alla legge 247 del 2007. Quindi per tutti i lavoratori che possono chiedere il beneficio intero per i lavori usuranti (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l’anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni l’anno), dal 2012 si applica quota 96, mentre per i lavoratori notturni che hanno tra 72 e 77 notti si applica quota 97, e per quelli che hanno tra 64 e 71 notti si applica quota 98.

Dal 2013 si applica poi il requisito più elevato previsto dalla tabella, ossia quota 97, incrementato anche dal fattore “aumento della speranza di vita”: la quota necessaria diventa quindi 97+3 mesi. Per coloro che hanno tra 72 e 77 notti il requisito arriva a quota 98+3 mesi, mentre per coloro che hanno tra 64 e 71 notti il requisito è quota 99 +3 mesi.

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