La condizione per fruire delle agevolazioni prima casa necessita di una dichiarazione da rendere al momento dell’acquisto della prima casa che consiste nell’impegno a spostare la propria residenze nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione e questa dichiarazione è esplicitamente previsto che sia per legge a pena di decadenza dall’agevolazione.
Con un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate un contribuente ha chiesto esplicitamente se fosse possibile rinunciare prima del decorso dei 18 mesi alle gevolazioni prima casa, perchè per cause di forza maggiore non avrebbe potuto trasferirsi in tempo ed ha chiesto la non applicazione delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che qualora si presenti presso l’ufficio territoriale competente, per intenderci quello competente secondo il comuendove è situato l’immobile o quello dove ha la residenza il contribuente (ossia l’altro comune) il differenziale di imposta di registro o di iva compresnivo degli interessi che maturano al saggio di interesse legale giornaliero che va dalla data dell’atto notarile (giorno da cui in teoria nasce il l’obbligazione tributaria al versamento delle imposte di registro) al giorno di effettivo versamento.
Non posso che accogliere con piacere la conclusione a cui è arrivata l’Agenzia delle Entrate andando oltre la mera analisi letterale della legge.
fonte : tasse & fisco
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