mercoledì 22 febbraio 2012

LEGGE 104 ( chi ne può usufruire , REGOLE )

La Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 e la Circolare INPDAP 6 dicembre 2010, n. 13 chiariscono l'indirizzo degli istituti in merito alla Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010.
In base al nuovo dettato normativo hanno ora diritto ai permessi lavorativi il coniuge e i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Pertanto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, viene riconosciuto al lavoratore dipendente pubblico o privato per assistere il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado (in precedenza era stabilito entro il terzo grado).
Condizione essenziale resta che la persona con disabilità da assistere non sia ricoverata a tempo pieno e che abbia una situazione di handicap grave.
Sono poi previste tre condizioni per poter estendere il diritto alla fruizione dei permessi ai familiari o parenti entro il 3° grado. Queste sono che il coniuge o i genitori della persona da assistere:
  1.  abbiano compiuto i 65 anni di età
  2. che siano affetti da patologie invalidanti
  3. che siano deceduti o mancanti
L'approfondimento (01) , stabilisci se ne hai diritto (? 01)

Nessun commento: