Si ricorda che entro il prossimo 30 marzo 2012 i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, devono obbligatoriamente comunicare telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2011, in relazione a quegli interventi che al 31.12.2011 non siano ancora terminati.
La comunicazione NON deve essere inviata quando:
- i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel periodo d’imposta 2011;
- nel periodo d’imposta 2011 non sono state sostenute spese;
- i lavori sono iniziati anteriormente al 2011 e si sono conclusi nel corso del 2011.
Detrazione 55 risparmio energetico: mancato o irregolare invio della comunicazione
Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E del 2010 ha precisato che la mancata osservanza del termine stabilito (marzo di ogni anno) e l’omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.
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