La domanda va presentata tramite l’intermediario usando l’apposito modello e il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di pagare le rate.
La durata del mutuo, se viene concessa la sospensione, verrà prorogata per tutto il periodo della sospensione, per poi riprendere con gli stessi importi e le medesime scadenze.
Se il mutuo è concesso da intermediari bancari, è il Fondo costituito con la legge sopra citata a pagare i costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
Per quanto concerne le condizioni d’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, vi ricordo che il soggetto beneficiario deve – oltre ad avere titolo di proprietà dell’immobile oggetto del mutuo che, ovviamente, deve essere anche la sua abitazione principale – essere titolare di un mutuo non superiore a 250.000 euro in ammortamento di almeno un anno e deve avere un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.
Qui trovate il modulo per la sospensione delle rate del mutuo.
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