Lo afferma la circolare del Ministero dell’interno del 2 aprile 2012.
A partire dal 30 gennaio 2012 chi chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è tenuto a pagare
da un minimo di 80 ad un massimo di 200 euro
Ma se, in caso di smarrimento o furto, lo straniero richiede un duplicato del permesso deve ugualmente pagare? Inoltre secondo il decreto del 6 ottobre 2011 sono esentati dal pagamento del contributo i titolari del permesso per asilo o protezione umanitaria. E i loro familiari maggiorenni? Infine nel caso di rifiuto del permesso di soggiorno si ha diritto al rimborso della quota versata? Il Ministero dell’interno in una circolare del 2 aprile scorso illustra le risposte fornite a questi quesiti dal Ministero dell’economia e della finanze. Risposte purtroppo poco confortanti.
Emissione del duplicato del permesso di soggiorno. La normativa in vigore non prevede l’emissione di un permesso di soggiorno “duplicato”. Pertanto, poiché gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, con i relativi costi, lo straniero è tenuto al pagamento del contributo. Tuttavia poiché l’ammontare del contributo è commisurato al periodo di validità del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare l’importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso rilasciato.
Familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria. Il Ministero dell’economia e delle finanze afferma che i casi di esenzione, come quello per i titolari di permessi di asilo o protezione umanitaria, “assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo”. Pertanto tale esenzione non si applica anche ai loro familiari maggiorenni che sono tenuti al versamento del contributo.
Rimborso del contributo nel caso di rifiuto del permesso di soggiorno. Allo straniero non spetta alcun rimborso delle somme versate a titolo di contributo, anche in caso di rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto si tratta di un corrispettivo in relazione ad un servizio reso dall’Amministrazione. È previsto solo il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro) dietro istanza dell’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze.
fonte:migrantitorino (Maria Rita Porceddu) Fonte: www.immigrazioneoggi.it
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