La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29 e la legge 5 marzo 1990 n.45
- La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979
L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie. - La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979
Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
- nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
- in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
- La ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.45
E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. Prima dell’età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa. - abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a titolo gratuito, delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con particolare riguardo ai fondi speciali Inps (Fondi elettrici, telefonici, volo, autoferrotranviari ecc..) si rinvia alla Circolare Inps n.142 del 05 novembre 2010, rinvenibile nella sezione “circolari e messaggi” del sito www.inps.it.
La domanda di ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.Quanto si paga
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.
L’onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
L’importo da pagare viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.
Come si paga
Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale.
Quando si paga
Il pagamento può essere effettuato:- in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
- in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
- Pagamento ratealeIn caso di versamento rateale:
- l’importo dell’onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
- l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a euro 27,00
- le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione
- Attenzione
- Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
- Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
- Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
- L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.
In merito alla ricogiunzione ormai onerosa è intervenuto il MLPS con la nota prot. n.5372 del 30.03.2012 ,in cui viene escluso , mancando adeguate risorse finanziare , il ritorno alla gratuita’ della ricongiunzione contributiva,sottolineando peraltro che l’imposizione di un onere di ricongiunzione risponde a criteri di equita’ tra le diverse categorie di lavoratori assicurati,mentre è consentito rivolgersi alla totalizzazione contributiva che continua ad essere gratuita.
Di seguito si riporta il testo integrale della richiamata nota ministeriale-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 30-3-2012 n. 5372
Oggetto:Art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122
Con riferimento alla situazione da Lei esposta, si rappresenta quanto segue.
Come noto, con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, il trasferimento della contribuzione a seguito di ricongiunzione nel FPLD dell’INPS può essere disposto solo a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell’attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.
L’imposizione di un onere di ricongiunzione risponde a criteri di equità tra le diverse categorie di assicurati e risultavano, infatti, già essere a titolo oneroso tutte le ricongiunzioni dalle “gestioni speciali” al FPLD e dal FPLD alle “Gestioni alternative e speciali”. Ciò comportava una disomogeneità di trattamento tra lavoratori difficilmente giustificabile dal punto di vista economico e sociale. Va, inoltre, considerata l’eterogeneità che ha stancamente contraddistinto le diverse gestioni quanto ad aliquote contributive, criteri di accesso alle prestazioni e regole di calcolo dei trattamenti pensionistici.
Il principio di onerosità delle ricongiunzioni è in ultima analisi volto al superamento di tali disomogeneità al fine di garantire parità di trattamento tra lavoratori.
Si segnala inoltre che, in base alle normative vigenti, in alternativa e in presenza dei richiesti requisiti è possibile usufruire dell’istituto della totalizzazione che consente, a titolo gratuito, l’unificazione dei periodi assicurativi e l’erogazione dì un’unica pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale garantendo, in ossequio al principio di equità, prestazioni strettamente correlate alla contribuzione versata.
Al riguardo, al fine di estendere l’ambito di applicazione dell’istituto, l’art. 24 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011), ha concesso, con effetto dal 2012, agli assicurati con diversi periodi di anzianità contributiva, maturati in fondi previdenziali diversi, di totalizzare tali periodi a prescindere dall’anzianità contributiva minima maturata in ciascuno di essi.
Tanto premesso, in merito alla richiesta di ripristino della precedente disciplina in materia di ricongiunzione si evidenzia che questa Amministrazione ha provveduto, attraverso l’istituzione di un apposito tavolo tecnico ad analizzare i possibili interventi in materia.
Dall’esame effettuato in tale sede è emersa la necessità di reperire, per dare soluzione alla problematica, idonei mezzi di copertura finanziaria.
Conseguentemente, pur comprendendo la gravità delle problematiche da Lei esposte, appare quanto mai complesso, allo stato attuale del processo di contenimento della spesa previdenziale, individuare una soluzione che consente di coniugare la gratuità dell’istituto con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nonché di equità intercategoriale.
Ciò posto, permane l’impegno di questo Dicastero nella ricerca dei migliori correttivi.
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