mercoledì 4 aprile 2012

Riforma del lavoro: cosa cambia ( fonte : CGIA MESTRE )

E’ stato approvato dal Governo il Ddl che nelle prossime settimane sarà al vaglio del Parlamento. Vediamo in sintesi  cosa cambierà per i contratti di lavoro.


a)  La possibilità di assumere apprendisti sarà collegata alla condizione che negli ultimi tre anni siano stati trasformati a tempo indeterminato almeno il 50% dei contratti di apprendistato  già stipulati.

b)  Il  rapporto tra numero di apprendisti e dipendenti qualificati passerà dall’attuale 1/1 a 3/2, ossia sarà possibile  assumere apprendisti in numero di 3 ogni due qualificati già in forza.

c)  Aumenterà la responsabilità del datore di lavoro in tema di fomazione, in quanto in attesa che il libretto formativo sia attuato, sarà richiesto al’azienda di certificare la formazione impartita.

Contratto a part time:

Le variazioni d’orario, legate alle condizioni elastiche e flessibili, potranno avvenire solo previa comunicazione (anche solo via sms). Coinvolgerà solo i casi di part time verticale o misto.

Lavoro intermittente:

a)  Obbligo di comunicazione preventiva (via sms, pec o fax) in occasione di ogni chiamata.

b) Non sarà più possibile stipulare questo contratto con soggetti aventi meno i 25 anni o più di 45 anni.

c) L’indennità di disponibilità sarà dovuta anche ove non vi sia effettiva chiamata, se il contratto è previsto per i periodi del week end o delle vacanze.

Contratto a tempo determinato:

a) La stipula di un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore non potrà più effettuarsi  a 10 giorni o 20 giorni dalla cessazione del primo contratto, bensì ad almeno 60 o 90 giorni, rispettivamente se il contratto è di durata inferiore o superiore a 6 mesi.

b) Per la stipula del primo contratto verrà eliminato l’obbligo di indicare la ragione di carattere tecnico o produttivo.

c) Viene aumentata la contribuzione dell’1,4% (esclusi i contratti per sostituzione o per attività stagionali).

d) In caso di contratto illegittimo, prevista la trasformazione a tempo indeterminato e il riconosimento di un risarcimento da 2,5 a 12 mensilità.

Collaborazioni a progetto:

a)  Aumenterà l’aliquota dei contributi dall’attuale 17% al 19% per coloro che sono già iscritti ad altra gestione, dal 27% al 28% per coloro invece che non sono iscritti a nessun’altra  gestione. Tali aliquote diventeranno nel 2018 rispettivamente 24% e 33%.

b) L’oggetto della collaborazione non potrà essere riconducibile all’attività normale dell’azienda e non sarà più possibile stipulare un contratto co.co.pro per la realizzazione di un programma (fase che non prevede se non un risultato parziale).

c) Verrà presunto come rapporto di lavoro subordinato se l’attività svolta dal collaboratore sarà analoga  a quella svolta da altri dipendenti.

Lavoro autonomo:

a) Si presume la natura di lavoro subordinato se la prestazione non sarà autonoma od occasionale, ma duri almeno 6 mesi nell’arco dell’anno e comporti ricavi per almeno il 75% di tutti quelli percepiti nell’anno.

b) L’utilizzo di un luogo fisso dell’azienda significherà presunzione del rapporto di lavoro subordinato, e conseguentemente il rapporto di lavoro verrà trasformato come rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato sin dall’inizio.

Associazione in partecipazione:

Non sarà più possibile ricorrere a questo contratto se non tra soggetti legati da parentela fino al 1° grado o tra coniugi.

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