Da quando è entrato in vigore l'articolo 13, comma 1, del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, (anticipazione dell'Imu al 2012), che obbliga i possessori di fabbricati rurali, già iscritti senza rendita al Catasto dei terreni, a dichiararli al Catasto dei fabbricati, capita sempre più spesso che venga avviata la pratica, con proposta di rendita. Il termine è quello del 30 novembre 2012, a norma del comma 14-ter dello stesso articolo 13, in quanto i predetti immobili, sono soggetti all'Imu propria per l'anno d'imposta 2012. In particolare, si tratta di fabbricati asserviti ai terreni agricoli, a destinazione abitativa e strumentale, in precedenza esenti per ruralità, in quanto il loro reddito è già compreso in quello dei terreni medesimi, ai sensi dell'articolo 96, del Regolamento Rd 1539/1933, come modificato dalla legge 29 giugno 1939 n. 976, circostanza trascurata dal decreto legislativo 23/2011, istitutivo dell'imposta. Per questi edifici, isolati o raggruppati nelle cascine rurali ma ubicati in aperta campagna, sorgono notevoli problemi per l'accatastamento, in quanto per trovare immobili similari comparabili, talvolta è necessario ricorrere a quelli dei centri abitati, assai distanti. Infatti l'accatastamento, col solo Docfa, trattandosi di immobili già esistenti nella mappa, presenta un primo problema, in quanto spesso manca la denominazione stradale e il numero civico, per cui è necessario precisare nella casella del Docfa, al posto della via, la dicitura «toponomastica non presente, via non codificata», ..[CONTINUA]....
Nessun commento:
Posta un commento