In caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua; in assenza di indicazioni nell’atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si trasferisce per intero al soggetto acquirente.
Nella circolare n. 57/E del 1998, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita”, la detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile.
L’agevolazione trova, pertanto, applicazione anche nelle cessioni a titolo gratuito (cfr anche circolare n. 19/2012 dell’Agenzia delle Entrate).
Dal primo gennaio 2012, in caso di vendita, la detrazione residua viene trasferita all'acquirente persona fisica dell'immobile ( ossia il diritto alla detrazione segue automaticamente l'immobile) salvo diversi accordi fra le parti.
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