Firmato il DM 26 luglio 2012, che fissa le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati.
Pronto il decreto che stabilisce le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati, come previsto dall’art. 13, comma 14-bis del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha firmato il decreto che fissa le modalità per l’inserimento dei fabbricati rurali oggetto delle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (classe “R”) eD/10, sia pure con qualche mese di ritardo rispetto al termine previsto (dapprima) e poi (01).
Tale decreto, datato 26 luglio 2012 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituisce il contenuto del precedente
DM 14 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011.
Comunicato dell'Agenzia - pdf (40.79 KB)
Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe "R", e D/10
(Pubblicato nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
Allegato A al DM 14 settembre 2011 - pdf (35.95 KB)
Allegato B al DM 14 settembre 2011 - pdf (53.63 KB)
Allegato C al DM 14 settembre 2011 - pdf (46.70 KB)
Rimangono invece ferme e quindi valide le precisazioni fornite dall’Agenzia del Territorio con circolare n. 6/T del 22 settembre 2011, anche se prevediamo un nuovo documento di prassi che illustri ulteriormente la delicata materia.
Passando in rassegna i 7 articoli del provvedimento ministeriale, un posto di primo piano meritano le seguenti previsioni:
Passando in rassegna i 7 articoli del provvedimento ministeriale, un posto di primo piano meritano le seguenti previsioni:
- i fabbricati rurali diversi da quelli censiti nella categoria catastale D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) vanno iscritti con un’apposita annotazione;
- la domanda di variazione catastale è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità delle costruzioni destinate ad uso sia abitativo, sia strumentale, con esclusione dei fabbricati già accertati nella categoria D/10;
- l’autocertificazione, necessaria ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, deve contenere la dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), che l’immobile possiede “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del vigente DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994);
- il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata da parte del Comune impositore competente o dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato al soggetto interessato. Quest’ultimo potrà impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della notificazione;
- nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ove vige il sistema tavolare o del libro fondiario, le attribuzioni previste dai commi 14-bis (presentazione delle domande di variazione catastale) e 14-ter (fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012) dell’art. 13 del citato DL n. 201/2011 (“decreto Monti”) sono svolte dalle medesime Province;
- la presentazione delle domande di variazione e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.
Quest’ultima disposizione fa venire in mente la sentenza n. 77/01/12, con la quale la Commissione tributaria regionale di Milano ha erroneamente ritenuto che la sopravvenuta richiesta di riconoscimento del requisito di ruralità “non può avere valore retroattivo”, giacché l’autocertificazione di una destinazione rurale nei cinque anni anteriori non può “modificare il dato catastale”.
Come avevamo anticipato, la norma sopravvenuta (art. 7, comma 2-bis, del DL n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) ha inteso porre fine al riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati (abitativi e strumentali) mediante la presentazione delle domande di variazione catastale da parte dei soggetti interessati, offrendo di fatto a partire dall’annualità 2006 la possibilità di precisare qualità o natura dell’immobile per l’esclusione (e non esenzione) dal pagamento dell’ICI. Questa linea interpretativa sembra ora avvalorata dal provvedimento in commento. Viene inoltre confermato che ai fabbricati rurali destinati ad abitazione e a quelli strumentali è attribuito ilclassamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.
Infine, viene ricordato il nuovo termine, fissato dal comma 19 dell’art. 3 del DL n. 95/2012 (Decreto sulla “spending review”) al 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre), per lapresentazione delle domande di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10, secondo le modalità e la modulistica contenute nel nuovo provvedimento.
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