Con la nota di comportamento n. 185, emanata in data 11 settembre 2012, dalla Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili si è affrontato il delicato tema dell’entità della sanzione da pagare nel caso di integrazione del quadro RW del modello dichiarativo.
In vista della prossima scadenza fissata per la dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche della procedura di infrazione aperta nei confronti dell`Italia da parte dell’Unione europea proprio in virtù dell’onerosità delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale - in considerazione della totale assenza di conseguenze reddituali derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW oppure dalla sua incompletezza - l’Associazione ha sentito l’esigenza di far chiarezza sul punto. Secondo la norma di comportamento è possibile sanare la mancata compilazione del quadro RW oppure la sua eventuale incompletezza – purchè il tutto avvenga entro il termine di accertamento del relativo periodo d’imposta e senza che sia stata avviata un’azione di controllo da parte del Fisco – pagando una sanzione fissa di 258 euro, che può essere ulteriormente ridotta se l’integrazione avviene entro il termine previsto per l`effettuazione del ravvedimento operoso di cui all`articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997. Dunque, la sanzione fissa prende il posto di quella proporzionale prevista dal decreto legge 167 del 1990 e si aggiunge anche che, sanata l’irregolarità, il contribuente potrà evitare l’applicazione della misura della confisca. Si specifica, al riguardo, che il ragionamento posto a base dell`applicazione dell’imposta fissa piuttosto che di una proporzionale all’infrazione compiuta, trova sostegno su di un parallelismo tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e quanto previsto dall’agenzia delle Entrate in caso di integrazione spontanea del modello Unico con riferimento alla mancata evidenziazione dei costi black list.
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