L’inizio del 2012 segna anche l’inizio
di applicazione del nuovo regime dei minimi introdotto dal Dl 98 del 2012 (01). Il regime presenta delle differenze rispetto al vecchio regime dei minimi,
e pertanto i contribuenti che hanno scelto di optare per tale tipo di
contabilità dovranno verificare il corretto adempimento di tutti i
presupposti.
Gli adempimenti da rispettare
- Non tutti gli obblighi contabili sono stati eliminati e le persone
fisiche che hanno scelto di optare per tale regime sono comunque
obbligate ad effettuare la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto,
oltre che specificare nelle fatture emesse che si tratta di operazione
effettuata nell’ambito del regime dei minimi ( ad eccezione di vendita
di carburanti, tabacchi, quotidiani e periodici, ecc.). Occorre inoltre
effettuare la certificazione dei corrispettivi e in caso di fattura per
acquisti intracomunitari integrare la fattura con l’indicazione
dell’aliquota dell’imposta.
Occorre inoltre comunicare in via
preventiva l’intenzione di effettuare un acquisto intracomunitario in
modo tale da essere inclusi all’interno dell’elenco Vies e presentare quindi agli uffici delle dogane gli elenchi Intrastat.
Gli adempimenti da non fare -
Per quanto riguarda invece i mancati adempimenti chi opta per il regime
dei minimi resta comunque esonerato da un buon numero di obblighi.
Innanzitutto il contribuente non è obbligato alla rivalsa e detrazione
Iva sugli acquisti, oltre a non dover fare la liquidazione ed il
versamento dell’imposta. Esonero anche per quanto riguarda la tenuta,
registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr 633/1972 e
600/1973 oltre che per la presentazione della dichiarazione Iva, per la
dichiarazione ed il versamento Irap e per il modello dei dati rilevanti
ai fini degli studi di settore.
Il contribuente che aderisce al regime resta inoltre non obbligato alla presentazione della comunicazione inerente lo spesometro e per la comunicazione delle operazioni verso soggetti economici dei paesi inseriti nella black list ( articolo 1, Dl 40/2010).
Ritenuta d’acconto
- Il provvedimento direttoriale n. 185820/2010 ha inoltre recentemente
precisato che i contribuenti non devono assoggettare i corrispettivi a
ritenuta d’acconto se viene rilasciata apposita dichiarazione che i
redditi sono comunque assoggettati ad imposta sostitutiva ( con la possibilità di modificare le fatture del 2011 se i corrispettivi non sono ancora riscossi).
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