L`imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell`attestato di versamento va poi consegnata all`Ufficio Territoriale dell`Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento e` contestuale alla registrazione.
Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualita' successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualita'
fonte:ateneoweb
| Nel modello di versamento vanno indicati:
• i codici fiscali e le generalità del proprietario (campo 4) e del locatario o affittuario (campo 5); • il codice dell'Ufficio di registro o delle entrate (campo 6) al quale va presentato il contratto per la registrazione (vedere elenco codici Uffici delle Entrate); non va compilato il campo "Sub codice"; • il codice del tributo (campo 11) e quello della causale (campo 9), secondo le istruzioni contenute nel modello stesso. Il campo 9 non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima; • Nel campo 10, per la prima registrazione va indicato solo l'anno di stipula. Per proroga, risoluzione o cessione, va indicato "Anno" (quello di registrazione) per esteso e "Numero" (quello assegnato dall'Ufficio al momento della prima registrazione), preceduto dalla serie dell'atto che è sempre "03" e separando i due numeri con una barra (ad esempio: per un atto registrato nel 2005 al numero 3187, scrivere nei campi "Anno" 2005, "Numero" 03/3187). Il codice della causale è RP (registrazione di atti pubblici o privati) e va indicato solo in sede di prima registrazione; per il tributo i principali codici da utilizzare sono: |
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Codice tributo e descrizione 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione ed affitti) 113T - Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione ed affitti) 110T - Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione ed affitti) 109T - Imposta registro per contratti verbali 964T - Diritti copie rilasciate dall'Ufficio (solo per la prima registrazione) 671T - Sanzione amministrativa imposta di registro (ravvedimento) 731T - Interessi di mora al tasso legale |
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Nel modello di versamento non dovranno essere compilati i campi che individuano
il numero di riferimento e la descrizione del tributo.
Se il contratto è registrato per la prima volta, nel campo "numero", posto dopo l'anno, va scritta la data del contratto. Al momento della prima registrazione del contratto, i contraenti sono tenuti a versare, otre all'imposta di registro, i cosiddetti "tributi speciali" (codice 964T), richiesti dall'ufficio del registro o delle entrate a titolo di spese di registrazione. La determinazione dell'ammontare dei tributi speciali è attribuita a ciascun ufficio del registro. Per la registrazione di più contratti di locazione va effettuato un versamento cumulativo. Per i versamenti relativi ad annualità successive alla prima ovvero a cessioni, risoluzioni e proroghe di un contratto già registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione separati da una barra). Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anche tacite degli stessi contratti, i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio del registro entro 20 giorni. Per i contratti già registrati, il pagamenbto dell'imposta relativa alle annualità future sarà effettuato con le stesse modalità, ma non deve essere presentato l'attestato dell'avvenuto versamento. Attenzione: Tutti gli importi relativi all'imposta di registro vanno arrotondati all'unità di euro (per difetto, se inferiore a 50 centesimi, per eccesso se uguale o superiore). |
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