mercoledì 31 ottobre 2012

Acquisto box auto pertinenziale: detrazione del 50% (fiscoetasse)


La detrazione del 50% per l’acquisto del box pertinenziale alla luce delle piu’ recenti modifiche: 
L’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, include tra gli interventi ammessi al beneficio della detrazione del 36 per cento (50 per cento fino al 30.06.2013) le costruzioni di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000 euro fino al 30.06.2013) per unità immobiliare.
La medesima agevolazione spetta, inoltre, per l’acquisto di box pertinenziali nuovi e, in tale specifica ipotesi, è commisurata all’entità dellle spese di realizzazione dell’autorimessa, certificata dall’ impresa costruttrice venditrice mediante apposita dichiarazione.
Per tale fattispecie comunque la detrazione fiscale spetta a condizione che sussista il vincolo pertinenziale tra l’abitazione ed il box, così come risultante dall’ atto di acquisto. Un caso particolare che ha da sempre dato adito a richieste di chiarimenti è quello nel quale il pagamento del box o autorimessa avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto in un orario antecedente alla stipula stessa.
In tal senso è intervenuta sia l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.7 del 13 gennaio 2011 ma anche la risposta del Ministero dell’Economia e Finanze all’interrogazione parlamentare n. 5-04025 del 12 gennaio 2011 le quali hanno disposto che, anche se al momento del pagamento infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata. In sostanza, in assenza anche di preliminare registrato, gli importi corrisposti per l’acquisto del box pertinenziale rilevano, ai fini del 36%, anche se versati nello stesso giorno (e non prima), della stipula del rogito. Nell’ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima del giorno di stipula dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l’agevolazione non essendo riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. E’ bene ricordare che in merito alla prova dell’esistenza del vincolo di pertinenzialità, l’Agenzia delle Entrate si era espressa, in passato, chiarendo che, in presenza di pagamenti, effettuati con bonifico prima della stipula dell’atto di vendita, la detrazione del 36% è applicabile unicamente a condizione che sia stato già stipulato un contratto preliminare, regolarmente registrato, da cui risulti espressamente il vincolo pertinenziale esistente tra l’abitazione e l’autorimessa (cfr. R.M. n. 38/E/2008 e Circolare n. 55/2002). Pertanto, in base a tale restrittivo orientamento, in assenza di un contratto preliminare regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile e nell’ipotesi di pagamento del corrispettivo (totale o in acconto) prima del rogito, tali importi non rilevavano ai fini della detrazione del 36%, anche se la stipula del contratto definitivo era avvenuta nel medesimo periodo d’imposta del pagamento. La presenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato è richiesta proprio dall’esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione. Nella citata risoluzione l’Amministrazione Finanziaria ribadisce altresì, che, “in linea generale”, in relazione alla detrazione d’imposta trattata , anche con riguardo ad altre ipotesi concrete (es: acquisto di immobili ristrutturati), è stato sempre richiesto un preliminare di vendita regolarmente registrato per poter valersi della detrazione per gli importi versati in acconto. Con circolare 10 giugno 2004, n. 24 inoltre l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la detrazione delle spese di realizzazione del box pertinenziale può essere operata anche nell’ipotesi di acquisto contemporaneo di casa e box, con unico atto notarile da cui risulti il vincolo di pertinenza del box con la casa.

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