CONTRATTI DI LOCAZIONE DURATA/RINNOVO ( lucatonzani)
Contratti liberi 4+4:
- durata minima 4 anni
- rinnovo di 4 anni alle medesime condizioni se il locatore non da disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata per i motivi di cui all'art. 3 L 431/98
- se c'è tacito rinnovo dopo i primi 4 anni va pagato l'F23 con le stesse modalità delle annualità successive alla prima, quindi con codice 112T per un importo del 2% sul canone annuo, salvo opzione cedolare secca.
- scaduti gli otto anni entrambe le parti hanno diritto di procedere al rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto. Si devono comunicare tali intenzioni con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza e la parte che la riceve deve accettare le nuove condizioni entro 60 giorni dalla ricezione. In mancanza di risposta il contratto si intende scaduto alla data di cessazione, mentre se non c'è nessuna comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni (art. 2 comma 1 L 431/98) di soli 4 anni e si dovrà pagare annualmente il 2% del canone annuo con mod F23 con codice 114T, salvo opzione cedolare secca
Contratti concordati 3+2
- durata minima 3 anni
- rinnovo di 2 anni alle medesime condizioni se il locatore non da disdetta almeno 6 mesi prima con lettera raccomandata per i motivi di cui all'art. 3 L 431/98
- se c'è tacito rinnovo va pagato l'F23 con le stesse modalità delle annualità successive alla prima, quindi con codice 112T per un importo del 2% sul 70% del canone annuo, salvo opzione cedolare secca.
- scaduti i 5 anni entrambe le parti hanno diritto di procedere al rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto. Si devono comunicare tali intenzioni con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza e la parte che la riceve deve accettare le nuove condizioni entro 60 giorni dalla ricezione. In mancanza di risposta il contratto si intende scaduto alla data di cessazione, mentre se non c'è nessuna comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni (art. 2 comma 5 L 431/98) di soli 3 anni e si dovrà pagare annualmente il 2% sul 70% del canone annuo con mod F23 con codice 114T, salvo opzione cedolare secca.
Contratti commerciali 6+6
- durata minima 6 anni salvo attività di carattere transitorio
- rinnovo di 6 anni in 6 anni alle medesime condizioni se il locatore non da disdetta con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza il locatore può dare diniego al rinnovo solo per i motivi citati nell'art 29 L 392/78
- se c'è tacito rinnovo va pagato l'F23 con le stesse modalità delle annualità successive alla prima, quindi con codice 112T per un importo del 2% sul canone annuo.
Contratti di natura transitoria
- durata da 1 a 18 mesi
- Il rinnovo è possibile purché il locatore ed inquilino confermino dimostrino il permanere dell'esigenza transitoria, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
- Contratti transitori per studenti
- durata a 6 mesi a 3 anni
- rinnovabili alla prima scadenza, alle stesse condizioni e per il medesimo periodo concordato, salvo disdetta del conduttore.
- Il contratto cessa automaticamente al termine del secondo periodo di rinnovo.
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