venerdì 26 ottobre 2012

CONTRATTI A TERMINE SENZA INTERVALLO MINIMO PER LA SOSTITUZIONE DELLE MATERNITA` (ateneoweb)

 In risposta ad un quesito, il 4 ottobre 2012 il Ministero del lavoro ha specificato che è possibile, in caso di sostituzione di una dipendente in maternità, la riassunzione di una dipendente già assunta in precedenza con contratto a termine, senza che sia necessario attendere l`intervallo di tempo di 60 e 90 giorni previsto dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012) per la stipula dei contratti a tempo determinato. 
Secondo l`interpretazione ministeriale, costituendo normativa speciale, il Testo unico maternità (D.Lgs n. 151/2001) prevale sulla disciplina generale del contratto a termine.
fonte:ateneoweb

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