L’esenzione Iva relativa alle prestazioni sanitarie, prevista dal-
l’articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972, può essere applicata dal massofisioterapista soltanto se ha acquisito il titolo con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 42/2002, che ha dettato disposizioni in materia di professioni sanitarie. La precisazione è nella risoluzione 96/E del 17 ottobre, con la quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiesto la consulenza del ministero della Salute, risponde a un quesito sull’argomento nell’ambito di una consulenza giuridica.
La risoluzione odierna chiarisce, infatti, che la legge n. 42/1999 ha considerato il diploma triennale del masso fisioterapista, conseguito prima dell’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, secondo la precedente disciplina, equipollente a quello universitario del fisioterapista (laurea triennale) per quanto riguarda lo svolgimento della professione e l’accesso alla formazione post-base, “promozione” ufficializzata anche con il Dm 27 luglio 2000 del ministero della Salute. In virtù di tale determinazione, i trattamenti professionali del massofisioterapista diplomato entro il 17 marzo 1999, come quelli del fisioterapista, non scontano l’Iva.
Risoluzione n. 96 del 17/10/12
fonte (01)
La risoluzione odierna chiarisce, infatti, che la legge n. 42/1999 ha considerato il diploma triennale del masso fisioterapista, conseguito prima dell’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, secondo la precedente disciplina, equipollente a quello universitario del fisioterapista (laurea triennale) per quanto riguarda lo svolgimento della professione e l’accesso alla formazione post-base, “promozione” ufficializzata anche con il Dm 27 luglio 2000 del ministero della Salute. In virtù di tale determinazione, i trattamenti professionali del massofisioterapista diplomato entro il 17 marzo 1999, come quelli del fisioterapista, non scontano l’Iva.
Risoluzione n. 96 del 17/10/12
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