domenica 4 novembre 2012

Assegno al minimo: l’integrazione è ridotta

La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, viene riconosciuta al pensionato la cui pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".
Esso può essere incrementato, a condizione che si posseggano determinati requisiti:
  • fino a 591,87 euro, per i casi previsti dall’art. 38 della Legge 448/01 (ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di pensione di inabilità, ecc.);
  • fino a 603,87 euro, comprese tutte le maggiorazioni, come importo massimo totale, così come stabilito dall'art. 5, comma 5, della Legge 127/2007.
In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengoro superati determinati limiti di reddito.
  • Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera 5.956,60 euro. L'integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 11.913,20 euro.
  • Se il soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera il limite di 23.042,24 euro. L' integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all'Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.
Ricordiamo, inoltre, che la legge numero 127 del 3 agosto 2007 ha introdotto una somma aggiuntiva (la quattordicesima), a favore dei titolari di pensioni basse, che per il 2008 viene erogata con la pensione di luglio o l’ultima mensilità dell’anno. Di seguito i requisiti per ottenere la maggiorazione al trattamento minimo e alla quattordicesima. 









Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima.
La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi  versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.

Nel 2012 le maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito riportati nella tab. B












Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione.

Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (429,00 euro mensili nel 2012). 

Quali redditi
Sia  per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, e’ il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.

Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
-    la casa di abitazione;
-    le pensioni di guerra;
-    l’assegno di accompagno;
-    i trattamenti di famiglia;
-    i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere  di continuità.




“Sulla pensione Inps a calcolo di 315,03 euro al mese mi è stata data una integrazione di 45 euro, perciò ho meno del minimo (480,53 euro), nonostante il mio reddito sia di 11.900 euro e perciò inferiore al tetto di 12.500 euro”. 
Questa considerazione merita un approfondimento per focalizzare bene la normativa sulla integrazione al minimo ragionando sui numeri. Seguiamo il filo logico del discorso.



A) Se la pensione è di 315,03 euro e il minimo è di 480,53 euro Inps deve riconoscere in via teorica la differenza mensile di 165,50 euro.

B) Il tetto di reddito entro il quale quest’anno è riconosciuta l’integrazione
  • è di 12.493,78 euro nel caso di pensionato solo 
  • e di 24.987,56 euro se c’è il coniuge.

C) Nel calcolo dei redditi posseduti dal pensionato occorre però considerare non solo quelli effettivamente realizzati al di fuori della pensione, 
ma anche – attenzione, questo è il punto focale – il reddito “regalato” dalla legge sotto forma di integrazione: 
nel nostro caso il reddito di 161,50 euro moltiplicato per 13, pari a 2.151,50 euro.

D) Il reddito della considerazione precedente è quindi di 14.051,50 euro: supera la soglia indicata dalla legge.

E) In queste evenienze l’Inps riduce l’integrazione a una misura tale da far rientrare i redditi nel tetto: nel nostro caso può mettere a disposizione del pensionato solo 593,88 euro OSSIA TETTO DI REDDITO - PENSIONE EFFETTIVA.

F) Ciò significa che l’integrazione è di 45,68 euro per tredici mesi. Con il risultato che la pensione del pensionato preso precedentemente in considerazione sale a 360,71 euro al mese. Lo stesso percorso vale, ovviamente con limiti di reddito differenti, quando devono essere valutate anche le entrate del coniuge.

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