sabato 10 novembre 2012

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ?

L’assegno al nucleo familiare è una prestazione a favore dei lavoratori dipendenti, o titolari di prestazione forniti dall’AGO, che hanno un reddito inferiore a certe soglie. Le tabelle e gli importi da corrispondere sono pubblicati ogni anno con circolare, che ha validità dal 1° luglio al 30 giugno successivo. L’importo dell’assegno è comunque modulato in funzione del reddito del nucleo familiare, del numero dei componenti della famiglia e dalla tipologia del nucleo familiare.

Nucleo familiare - 
Per quanto riguarda il concetto di nucleo familiare la composizione è formata da:

  • Il richiedente ( lavoratore dipendente o titolare di prestazioni assistenziali);
  • Il coniuge non legalmente separato;
  • I figli (legittimi, legittimati o equiparati) di età inferiore ai 18 anni, o nel caso di inabilità anche di età superiore. Nel caso di “nuclei numerosi” ( famiglie con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni) è possibile anche inserire nel nucleo familiare anche i figli di età non superiore ai 21 anni;
  • Fratelli, sorelle, nipoti del richiedente nel caso nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Calcolo del reddito - Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. 

I redditi che occorre inserire nell’istanza di richiesta dell’assegno al nucleo familiare sono:

  • I redditi assoggettabili ad Irpef ed i redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta (solo se superiori a € 1.032,91) come pensioni sociali, pensioni di invalidità, interessi dall’acquisto di BOT, CCT interessi da conto corrente.
  • Redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di corresponsione, ad esclusione delle indennità TFR.
  • Redditi prodotti all’estero, che qualora fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettabili ad Irpef.

Pertanto non rientreranno all’interno dei redditi da dichiarare i seguenti redditi 
:
  • Redditi derivanti da trattamento da fine rapporto;
  • L’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili;
  • Pensioni di guerra;
  • Le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • L’indennità di trasferta per la parte non assoggettata ad imposizione fiscale.

Inoltre l’assegno al nucleo familiare non spetta comunque nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente sia inferiore al 70 % dell’intero reddito del nucleo familiare.


La domanda per la richiesta dell’assegno al nucleo familiare può essere presentata:

  • Al proprio datore di lavoro tramite modello ANF/DIP qualora il richiedente svolga attività di lavoro dipendente. Il termine prescrizionale per la richiesta dell’assegno è comunque fissato in 5 anni;
  • Direttamente all’Inps qualora il richiedente sia un addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o fruisca di un'altra prestazione previdenziale.

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