giovedì 15 novembre 2012

Pensione sociale per stranieri (laleggepertutti)

L’assegno sociale può essere percepito non solo dagli italiani ma anche dagli stranieri in possesso di determinati requisiti [1]. 



Possono farne richiesta:

  • i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) e i loro familiari che abbiano beneficiato del ricongiungimento;
  • i cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto lo stato di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e i loro coniugi che abbiano beneficiato del ricongiungimento;
  • i cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o in possesso della vecchia carta di soggiorno di cittadino Ue e i rispettivi familiari che abbiano beneficiato del ricongiungimento (sia comunitari che extracomunitari).

E' necessario avere i seguenti requisiti:

  • aver compiuto 65 anni d’età;
  • risiedere legalmente in Italia da almeno dieci anni in modo continuativo;
  • non avere alcun reddito o avere un reddito annuo inferiore al valore dell’assegno sociale stesso (quindi inferiore ai 5.577 euro).

La domanda si presenta all’Inps.

  • Bisognerà allegare il titolo di soggiorno o la documentazione che attesta lo stato di rifugiato politico.
  • Per accertare che lo straniero risieda stabilmente in Italia da almeno dieci anni, le autorità considereranno la continuità delle date di rilascio dei documenti attestanti il regolare soggiorno sul territorio.
  • L’assegno sociale può essere riscosso presso qualunque ufficio postale o banca, non necessariamente ubicato nel Comune di residenza.
L’assegno viene erogato dal mese seguente a quello del compimento dei 65 anni o a quello di presentazione della domanda, se questa è stata presentata dopo i 65 anni.

L’assegno non è reversibile: non può essere, cioè, trasmesso ai familiari superstiti.

Qualora lo straniero abbia ottenuto la misura assistenziale e fuoriesca dall’Italia per un periodo superiore a un mese, l’erogazione dell’assegno è sospesa, salvo che dimostri che la sua assenza dal territorio italiano è dipesa da gravi motivi di salute. Dopo un anno di sospensione, se l’interessato è ancora all’estero, l’assegno viene revocato definitivamente.

La Guardia di finanza, di concerto con l’ufficio immigrazione, ha il compito di smascherare eventuali truffe, divenute sempre più frequenti in questo settore. Non è un mistero che un controllo capillare sia complicato e dispendioso: così, residenze fittizie e titoli di soggiorno contraffatti si moltiplicano. E spesso lo straniero, una volta acquisito l’assegno, si trasferisce nel suo paese d’origine, salvo rientrare in Italia poche volte l’anno.

[1] Legge n. 388 del 2000, presente nella Finanziaria 2001.


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