l rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti (datori di lavoro) e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto ('Mod. SC52’ scaricabile dal sito e inviabile on-line).
Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps
dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.
ATTENZIONE:
per i voucher acquistati entro il 31 dicembre 2011 è stato prorogato,definitivamente, il termine utile per consentirne la riscossione o per chiederne il rimborso al 31 dicembre 2012.
Il committente dovrà riconsegnare i voucher integri e non compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha acquistati, allegando copia del bollettino di versamento.
La presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - anche attraverso le Associazioni di categoria.
La sede INPS rilascerà al richiedente relativa ricevuta e disporrà - dopo aver effettuato i relativi controlli - un bonifico per il loro controvalore, a favore dell’interessato.
Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:
- 9,50 € per il buono lavoro da 10 €
- 19,00 € per il buono lavoro 'multiplo’ da 20 €
- 47,50 € per il buono lavoro 'multiplo’ da 50 €
Il rimborso è inoltre consentito:
- per l’acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro;
- per l’acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare – o utilizzando solo in parte – l’importo versato.
Anche in questi casi sarà possibile attivare la richiesta di rimborso presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto (“Mod. SC52” scaricabile dal sito e inviabile on-line).
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