venerdì 2 novembre 2012

Rimborso dei voucher non utilizzati (INPS)


l rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti (datori di lavoro) e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto ('Mod. SC52’ scaricabile dal sito e inviabile on-line).

INFO VOUCHER (INPS) - (N.S. BLOG)

Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps 

dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.

ATTENZIONE: 

per i voucher acquistati entro il 31 dicembre 2011 è stato prorogato,definitivamente, il termine utile per consentirne la riscossione o per chiederne il rimborso al 31 dicembre 2012.

Il committente dovrà riconsegnare i voucher integri e non compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha acquistati, allegando copia del bollettino di versamento.

La presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - anche attraverso le Associazioni di categoria.

La sede INPS rilascerà al richiedente relativa ricevuta e disporrà - dopo aver effettuato i relativi controlli - un bonifico per il loro controvalore, a favore dell’interessato.

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:
  • 9,50 € per il buono lavoro da 10 €
  • 19,00 € per il buono lavoro 'multiplo’ da 20 €
  • 47,50 € per il buono lavoro 'multiplo’ da 50 €
Il rimborso è inoltre consentito:
  • per l’acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro;
  • per l’acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare – o utilizzando solo in parte – l’importo versato.
Anche in questi casi sarà possibile attivare la richiesta di rimborso presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto (“Mod. SC52” scaricabile dal sito e inviabile on-line). 

Nessun commento: