giovedì 15 novembre 2012

Rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanne penali: necessario bilanciare pericolosita' e radicamento sociale (ADUC)

Il testo unico in materia di immigrazione esclude la possibilita' di ingresso in Italia per chi risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 
Diversamente, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero che abbia commesso reati ostativi, l'esistenza di precedenti condanne penali non puo' essere, di per se', motivo automatico di diniego ma l'autorita' – nella valutazione della pericolosita' sociale del soggetto – dovra' tenere debitamente in conto una serie di ulteriori elementi quali la durata del soggiorno in Italia, il radicamento sociale e familiare. 
Non si tratta di una “novita'” ma di principio introdotto nella legislazione italiana sin dal 2007 (con d.lgs. 5/2007, art. 2), e piu' volte riaffermato dalla Corte di Giustizia europea che ha ribadito la necessita' di accertare caso per caso l'effettiva sussistenza di comportamenti socialmente pericolosi senza limitarsi a generiche presunzioni. 
Si tratta pero' di un principio che ancora oggi molte Questure italiane stentano ad applicare, ragion per cui di frequente il Consiglio di Stato e' intervenuto nella materia cercando di sradicare una prassi ancora molto invalsa e confermata – altrettanto spesso – dai tribunali amministrativi di prima istanza.

In particolare, con la sentenza n. 5516 del 29 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato dall'esistenza di una (unica in quel caso) condanna penale, senza tenere in conto il fatto che il richiedente lavorava in Italia da svariati anni, aveva reperito regolare occupazione lavorativa in epoca antecedente al suo arresto ed era coniugato con cittadina ucraina residente in Italia con la quale regolarmente conviveva al momento dell’arresto e con la quale ha avuto un figlio tredicenne, sia pure ancora residente in Ucraina. 
Secondo la Corte, sebbene l'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 286/1998 preveda che: 
“Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”, questa disposizione va interpretata nel senso che oggetto della tutela è il nucleo familiare e che pertanto detta tutela va riconosciuta ogni volta che esista un nucleo familiare residente in Italia e convivente in quanto non sarebbe ragionevole escludere la tutela solo perché il nucleo familiare si trova già riunito in Italia senza che sia stato necessario un procedimento di ricongiungimento.----CONTINUA--- ( ADUC )

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