- Le imprese individuali e i soggetti REA che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013
- Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013
- Le società di persone e i consorzi che risultino sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2012 e presentino la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013.
Relativamente al diritto annuale dovuto per le unità locali/sedi secondarie, le imprese non saranno tenute al pagamento del 20% di quanto dovuto per la sede nel caso di chiusura delle stesse entro il 31/12/2012 e relativa denuncia presentata entro il 30 gennaio 2013.
fonte:to.camcom
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