lunedì 21 gennaio 2013

IMU e agricoltori: niente dichiarazione senza variazioni (fiscal-foscus)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione n.2/DF del 18 gennaio 2013 risponde alle tante richieste di chiarimenti presentati dai contribuenti in tema di obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP).
Se è ormai assodato che le variazioni comunicate con le Dichiarazioni ICI siano a tutt’oggi valide anche ai fini IMU e che l’obbligo sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a tali informazioni, il Ministero fa presente che i coltivatori diretti e gli IAP, che avevano già comunicato con il precedente modello le condizioni soggettive ai fini ICI, non sono tenuti a presentare oggi il nuovo modello.

Dunque, se i requisiti soggettivi continuano a sussistere per tali soggetti, non è dovuta la presentazione della Dichiarazione IMU entro il 04 febbraio 2013 o entro i 90 giorni di termine mobile.
Il comune, infatti, è già in possesso delle necessarie informazioni per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge: il moltiplicatore di cui al co. 5 dell’art. 13 del DL n.201/2011 e la franchigia del co. 8-bis del medesimo testo normativo.
Il paragrafo 1.3 delle istruzioni al modello dichiarativo, il quale prevede che “Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto” va letto in quest’ottica, chiarisce il Ministero.

Le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli IAP - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il comma 5 prevede una serie di agevolazioni:

  • una riduzione del moltiplicatore che deve essere applicato nella misura di 110; 
  • scontano l’IMU con delle riduzioni d’imposta per scaglioni; 
  • godono della classificazione di area agricola per un terreno, anche se inserito in una zona edificabile. 
  • Per i terreni a destinazione agricola, infatti, la base imponibile è determinata utilizzando il reddito dominicale rivalutato del 25% (art.13 co.5 Salva Italia), a cui viene applicato il moltiplicatore specifico, che risulta differenziato a seconda del soggetto possessore: 
  1. - sarà pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola; 
  2. - sarà invece pari a 135 (misura incrementata dal D.L. n.16/12 in quanto in precedenza era stabilita a 130) per tutti gli altri contribuenti titolari di diritti reali su di un terreno agricolo. 
L’art.13, co.8-bis del D.L. n.201/11 di fatto ripropone in veste rivisitata quanto precedentemente prevedeva l’art.9 del D.Lgs. n.504/92 in materia di Ici.
 
I coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola, possessori di terreni agricoli da loro stessi condotti, scontano l’Imu limitatamente al valore eccedente €6.000 e con le seguenti riduzioni d’imposta: 

  • - 70% sulla parte eccedente €6.000 fino a €15.500; 
  • - 50% sulla parte eccedente €15.500 fino a €25.500 e 
  • - 25% sulla parte eccedente €25.500 fino a €32.000 
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo- pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 

Dunque non scatta l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU per il solo fatto che varia il moltiplicatore da 135 a 110 e viceversa, costituendo questo un solo parametro per la determinazione dell’imposta.
Stessa logica va applicata anche ai fini dell’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU gravante sulle società .


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