L'agenzia di somministrazione può utilizzare qualsiasi modalità di assunzione prevista dall'ordinamento e, quindi, proporre alla lavoratrice o al lavoratore la conclusione di un contratto a tempo indeterminato o a termine; a tempo pieno o parziale o in altre forme previste dalla legge, con delle differenze nei casi in cui la lavoratrice o il lavoratore sia assunto per somministrazioni a tempo determinato o a tempo indeterminato.
La particolarità più rilevante deriva dalla ripartizione dei poteri datoriali tra due soggetti:
- mentre l’Agenzia, che è datrice di lavoro, provvede ad ogni adempimento relativo al contratto di lavoro - ivi compreso il pagamento delle retribuzioni, il versamento dei contributi - e all’esercizio del potere disciplinare,
- l’impresa utilizzatrice, pur non essendo datrice di lavoro, esercita il potere direttivo e di controllo.
In caso di impiego della lavoratrice o del lavoratore in missioni – ovvero somministrazioni - a tempo indeterminato, secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro, l’Agenzia può stipulare con essi qualsiasi tipologia contrattuale, purchè ne ricorrano i requisiti formali e sostanziali: a tempo indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale, intermittente, con contratto di inserimento e di apprendistato
[vedi Circolare del Ministero del Lavoro n. 7 del 22 febbraio 2005]
Nel caso di impiego in missioni – ovvero somministrazioni - a termine, secondo l’interpretazione ministeriale
Nel caso di impiego in missioni – ovvero somministrazioni - a termine, secondo l’interpretazione ministeriale
sono ammissibili tutte le tipologie indicate, salvo il ricorso al contratto di inserimento e al contratto di lavoro intermittente.
In entrambi i casi, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, nei periodi duranti i quali le lavoratrici o i lavoratori assunti non sono inviati a rendere la prestazione presso un'impresa, rimangono a disposizione dell'Agenzia a fronte della corresponsione della c.d. indennità di disponibilità.
Nel caso di fine lavori connessi a somministrazione a tempo indeterminato, il recesso dell'Agenzia dai contratti di lavoro a tempo indeterminato non è qualificato dal legislatore come licenziamento collettivo, ma come licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo.
Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato per una missione a tempo indeterminato si applicano le norme generali in materia di contratto a termine (vedi LAVORO A TERMINE).
In entrambi i casi, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, nei periodi duranti i quali le lavoratrici o i lavoratori assunti non sono inviati a rendere la prestazione presso un'impresa, rimangono a disposizione dell'Agenzia a fronte della corresponsione della c.d. indennità di disponibilità.
Nel caso di fine lavori connessi a somministrazione a tempo indeterminato, il recesso dell'Agenzia dai contratti di lavoro a tempo indeterminato non è qualificato dal legislatore come licenziamento collettivo, ma come licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo.
Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato per una missione a tempo indeterminato si applicano le norme generali in materia di contratto a termine (vedi LAVORO A TERMINE).
Se il contratto a tempo determinato è invece collegato ad una somministrazione a tempo determinato (quando cioè l'impresa richiede l'invio di lavoratori per periodi temporalmente limitati) il rinvio alla disciplina generale del contratto a termine non si estende agli istituti della proroga e della successione di più contratti a termine che hanno una disciplina speciale.
L'impresa può richiedere all'Agenzia una somministrazione di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.
fonte:fermi.univr.it
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