Con il Cud il datore di lavoro attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2012, oltre che le ritenute e le detrazioni effettuate, i contributi previdenziali versati e/o dovuti.
Le principali novità del modello, edizione 2013, riguardano:
- il bonus fiscale riconosciuto ai lavoratori dotati di particolari competenze professionali e culturali maturate all’estero che rientrano in Italia (il c.d rientro dei “cervelli”), che consente, per tre periodi d'imposta a partire dal 28 gennaio 2011, di ridurre la base imponibile Irpef per una percentuale pari all'80 o al 70 per cento. Il beneficio decade se il lavoratore trasferisce nuovamente la residenza all'estero prima di 5 anni dalla data in cui ha fruito per la prima volta dell'agevolazione;
- la riproposizione del premio di produttività, che prevede l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate per l’incremento della produttività, sempre che le somme siano assegnate in base ad accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In relazione al premio di produttività la circolare Assonime ricorda come, per l'anno 2012, l’imponibile assoggettabile a detassazione non può essere superiore a 2.500 euro mentre il limite di reddito annuo (2011) del dipendente oltre il quale non è consentito accedere all'agevolazione è di 30.000 euro.
Il Cud, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, va consegnato al dipendente entro il dodicesimo giorno dalla richiesta dello stesso.
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