FACCIAMO IL PUNTO SUI VOUCHER :
Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun singolo committente.
Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorrerà pertanto verificare se il committente è un “imprenditore commerciale o professionista”.
In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dare luogo a compensi maggiori di € 2.000,00 di voucher, sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori.
Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto.
La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per :
Lavoratori stranieri
- aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo dispecifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
- aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.
Lavoratori stranieri
Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Vanno, quindi, revocate le prescrizioni contenute nella Circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La nuova disposizione riporta inoltre che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti alla data di entrata in vigore della legge (18/07/12) e comunque non oltre il 31/05/2013. In sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi entro il 31/05/2013, rispettando la precendente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio; resta comunque ferma la possibilità di accedere alle consuete procedure di rimborso.
In merito alla circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 ed alla successiva nota n. 37/0003439 del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro, Direzione generale per l’attività ispettiva, si forniscono le prime indicazioni circa l’utilizzo dei buoni lavoro.
In via preliminare si chiarisce che le innovative indicazioni della circolare n. 4/2013, relative alle caratteristiche dei buoni lavoro, si applicano dall’emanazione della circolare del Ministero e quindi con riferimento ai buoni lavoro emessi dal 18 gennaio 2013.
In relazione alla indicazione dell’utilizzo del voucher in un periodo temporale “non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto” la nota del 18/2/2013 ne ha sospeso l’applicazione. Pertanto rimangono valide le previgenti indicazioni che non prevedono limitazioni temporali circa l’utilizzo dei buoni lavoro.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei voucher 'orari, numerati progressivamente e datati’ si precisa che :
- qualunque sia il canale di emissione i voucher sono già progressivamente numerati;
- per quanto riguarda la data, le attuali procedure di vendita dei buoni lavoro presso i tabaccai autorizzati e le Banche Popolari riportano la data direttamente sul buono lavoro, mentre nel caso di vendita dei voucher presso le sedi INPS e presso gli uffici postali registrano la data di emissione, rilasciando al committente apposita ricevuta;
- l’ “ancoraggio di natura oraria” del buono lavoro, introdotto dalla circolare ministeriale, comporta che un voucher rappresenti il compenso minimo di un’ora di prestazione occasionale.
La nota n. 37/0003439 del 18/2/2013 precisa che esclusivamente per il settore agricolo, considerata la sua specificità, è possibile fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dalla contrattazione collettiva più rappresentativa.
Attenzione:
la validità del voucher, ai fini della pagabilità presso Poste e presso gli altri canali di gestione del servizio 'voucher’, non subisce variazioni :
- 24 mesi dal momento dell’emissione per i voucher cartacei INPS e Poste,
- 12 mesi dal momento dell’emissione per i voucher distribuiti dalla rete tabaccherie abilitate e Banche popolari.




Nessun commento:
Posta un commento