Vengono chiarite le modalità d’ingresso dei lavoratori stagionali per il 2013 30.000 le quote d’ingressi previste di cui 5.000 riservate a chi era già entrato in Italia.
Con la circolare congiunta del 19 marzo 2013, n. 1845, il Ministero dell'interno e del lavoro forniscono i primi chiarimenti in ordine al D.P.C.M. del 15 febbraio 2013 - non ancora pubblicato in G.U. -relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali in Italia per l’anno 2013.
In particolare, il decreto - che prevede una quota massima di ingressi di 30.000 cittadini stranieri residenti all'estero - stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Lo stesso provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota delle 30.000 unità, ne riserva 5.000 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
La circolare specifica che al fine di semplificare le procedure relative all’assunzione del lavoratore straniero la sottoscrizione del contratto di soggiorno sarà valevole ai fini della comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro deve assolvere presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.
L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.0’0 del 31 dicembre 2013
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