Con la circolare n. 5/E dell'11 marzo dall'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti dell’applicazione dell’Imu sull’Irpef,
In particolare, il documento definisce quali sono i redditi che non sono più soggetti a Irpef in quanto questa è sostituita dall'Imu.
Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu, tra l'altro, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l’IMU:
- sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l’applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l’IMU e non scontano l’IRPEF.
Per quanto riguarda le “casistiche particolari”, la Circolare precisa che:
- nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d’anno, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l’immobile non è stato locato;
- nel caso di inagibilità del fabbricato l’IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
- gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- nel caso di locazione di una parte dell’abitazione principale è applicabile l’IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l’importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Nessun commento:
Posta un commento