Al riguardo, il Ministero esprime parere favorevole. In particolare, sebbene la contrattazione collettiva di settore non preveda nulla al riguardo, il R.D. n. 2657/1923 contempla tra le attività che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano ad essere considerate quale parametro oggettivo per l’individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente, anche la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” che, a giudizio del Ministero, risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.
fonte:seac
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