QUANDO LI PRENDO :
Tale forma di remunerazione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, è cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari (articolo 72 del Dlgs n. 276/2003).
Trattandosi di un compenso esente, lo stesso non rientra nella base imponibile Irpef né va indicato nella dichiarazione dei redditi.
fonte:commercialistainrete
Con la circolare numero 19/E/2012, l'agenzia delle Entrate ha confermato come le prestazioni occasionali rese nell'ambito di lavori domestici in base all'articolo 70 del Dlgs n. 276 del 2003, pur non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque da ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all'articolo 10, comma 2, del Tuir.
Ne consegue che i contributi previdenziali versati attraverso i "buoni lavoro" per gli addetti ai servizi domestici possono essere dedotti dal reddito complessivo, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lettera e), comma 2 del Tuir, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37. In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente, ovvero al prestatore, la circolare citata evidenzia come il ministero del Lavoro, interpellato al riguardo, abbia fornito chiarimenti in merito: la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e quindi al lavoro occasionale di tipo accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro.
Ne consegue che i contributi previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente. Tale importo può dunque essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'Inps per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi....CONTINUA(businessvox)....
QUANDO LI DO' (leggi anche post precedente)
Con la circolare numero 19/E/2012, l'agenzia delle Entrate ha confermato come le prestazioni occasionali rese nell'ambito di lavori domestici in base all'articolo 70 del Dlgs n. 276 del 2003, pur non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque da ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all'articolo 10, comma 2, del Tuir.
Ne consegue che i contributi previdenziali versati attraverso i "buoni lavoro" per gli addetti ai servizi domestici possono essere dedotti dal reddito complessivo, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 10, comma 1 lettera e), comma 2 del Tuir, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37. In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente, ovvero al prestatore, la circolare citata evidenzia come il ministero del Lavoro, interpellato al riguardo, abbia fornito chiarimenti in merito: la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e quindi al lavoro occasionale di tipo accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro.
Ne consegue che i contributi previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente. Tale importo può dunque essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'Inps per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi....CONTINUA(businessvox)....
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