lunedì 3 giugno 2013

IMU ACCONTO 2013 AL VIA FACCIAMO IL PUNTO






Ed allora ricapitolando, sono esenti dal pagamento dell’acconto Imu con scadenza il prossimo 17 giugno 2013 secondo l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 :
Tutti i possessori di prime case purchè di residenza e relative pertinenze, (ossia C/2, magazzini; C/6, rimesse e garage; C/7, tettoie), ; va comunque ricordato che l’esenzione si estende ad una sola pertinenza ad abitazione, e quindi laddove vi siano due pertinenze annesse all’abitazione, per la seconda, il possessore dovrà continuare a pagare l’Imu.
Analogamente sono esentati dal pagamento dell’acconto Imu : la casa assegnata al coniuge in sede di separazione, anche se intestata all’altro coniuge non residente in quell’immobile; le case dei coniugi che risiedono in comuni diversi; e ancora gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, con relative pertinenze.
La stessa circolare n. 2 del 2013 ha poi esteso l’esenzione del pagamento Imu già vigente per il 2012, alle abitazioni di anziani, disabili e residenti all’estero; in tal senso infatti, l’articolo 13 del Dl 201/2011 stabilisce che il trattamento favorevole può essere disposto per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, nonché per quelle possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a patto che non risultino locate.
In questo senso infatti, attesa la finalità del legislatore di garantire un regime favorevole per la casa principale e relative pertinenze, sia nel caso in cui l’esenzione sia  stara estesa nel 2013 “sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’estensione provoca  comunque in ogni caso, l’applicazione delle agevolazioni.
Dovranno invece pagare l’acconto Imu con scadenza il prossimo 17 giugno i possessori di amabitazioni di pregio (anche se “prime case”) accatastate nelle categorie A/1 (abitazione signorile), A/8 e A/9 (castelli e palazzi); i possessori di seconde case, immobili invenduti dalle imprese di costruzione; i possessori di uffici, negozi, laboratori e tutti quei fabbricati accatastati nel gruppo A (tranne A/10) e nel gruppo D, ma anche box, cantine, magazzini, soffitte (accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 ) non pertinenziali all’abitazione principale; i possessori di capannoni industriali e agricoli, immobili accatastati nel gruppo D (alberghi, teatri, ospedali, banche, etc).
Ai comuni, quindi, è riconosciuta la facoltà di decidere di estendere e/o aumentare i bonus per la prima casa; tra l’altro nel 2012, non toccava allo stato la quota del 50 % e quindi, l’ intero  gettito degli immobili “prima casa” era solo dei comuni, e tale regola era estesa altresì agli immobili assimilati a quelli classificati come “prima casa”.
Per calcolare l’importo da versare, è ormai pacifico, che l’Imu va calcolato sulla scorta delle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2012. Difatti atteso che molti comuni non hanno fatto in tempo a consegnare entro il termine stabilito del 9 maggio 2013, al Ministerodelle Finanze, le delibere con le nuove aliquote per il 2013, si è deciso di utilizzare come parametro generale di calcolo, appunto le aliquote del 2012.



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