Un emendamento al Dl 69/2013, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, stà infatti allargato la platea dei contribuenti che possono avvalersi del 730. La norma entrerà in vigore dal 2014
Questo quanto si legge dalle modifiche in corso attraverso l’aggiunta dei seguenti commi all’articolo 3 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 contenente le disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento:
16-ter. I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
16-quater. Se dalle dichiarazioni di cui al comma 16-ter emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
16-quinquies. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 16-ter, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.
La norma entrerà in vigore dal 2014, ma già quest’anno, e in particolare dal 2 al 30 settembre, sarà possibile presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, il 730 che chiude a credito. A normativa vigente il 730 può essere presentato da dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché sia possibile accreditare o addebitare quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi nella busta paga del contribuente.
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