lunedì 20 luglio 2015

CONGEDO PARENTALE PER IL 2015 SI CAMBIA

DOPO LA COMUNICAZIONE CON 


IN MERITO ALLA VARIAZIONE 
PER IL 2015 DELLE CONDIZIONI 
DI FRUIZIONE PER IL CONGEDO PARENTALE :


  • elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni,
  • ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni,
  • Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio.
CON LA 

INPS DEFINISCE LE MODALITA':

  • Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015.
  • I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015.
  • La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del D.lgls.151/2001.
  • Le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.

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