martedì 13 ottobre 2015

BABY PARKING "INDETRAIBILE"

In base alla nozione di asilo nido data dall’art.70 della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), questi vengono definiti come strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori , nella circ.6/E del 13/02/2006, al par.2.1 che ne specifica la possibile detraibilità.
Per questo si deduce con certezza che le predette strutture "BABY PARKING" in quanto 
definite quali ludoteche o strutture similari sono da considerarsi non detraibili .

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