In particolare, il documento chiarisce che:
- in caso di polizze vita “miste” (caratterizzate dalla presenza di una componente finanziaria) beneficia del regime di esenzione solamente il capitale erogato a copertura del “rischio demografico”. La parte restante della prestazione corrisposta deve essere assoggettata a tassazione in capo ai beneficiari ai sensi dell’art. 45, comma 4, TUIR;
- restano totalmente esenti IRPEF le assicurazioni “temporanee caso morte” in cui la copertura del rischio demografico è pari al 100%.
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circ.8e 01/04/2016 |
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