- aver terminato la fruizione di un ammortizzatore ordinario tra il 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016 in condizione di disoccupati;
- avere un’anzianità lavorativa di 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo nell’azienda il cui licenziamento ha dato origine alla prestazione precedente;
- essere stati licenziati da imprese o da datori di lavoro non imprenditori, compresi i datori di lavoro domestico, con sede operativa in Piemonte.
Con il nuovo accordo, visto il sensibile incremento delle risorse disponibili, pur se in attesa di quantificazione, la Regione e le parti sociali ampliano il bacino potenziale di utenza, rimuovendo del tutto i limiti di età, e riaprendo i termini di presentazione delle domande per tutti coloro che a partire dal 31 dicembre 2015 (cioè con inizio della mobilità in deroga il 1° gennaio 2016) e fino al 30 dicembre 2016 hanno terminato la fruizione di un ammortizzatore per disoccupati.
In quest’ultimo caso si aggiunge un’altra condizione:
- il richiedente deve essere disoccupato o in sospensione dello stato di disoccupazione (cioè con un lavoro a termine della durata non superiore a 6 mesi) alla data di presentazione della domanda.
Chi è in possesso dei suddetti requisiti e ha terminato la fruizione di una precedente prestazione di sostegno al reddito tra il 31 dicembre 2015 e il 5 dicembre 2016, ha diritto alla mobilità in deroga, purché presenti la domanda alla sede INPS territorialmente competente entro 60 giorni dal 5 dicembre, cioè entro il 3 febbraio 2017.
Chi termina la prestazione tra il 6 e il 30 dicembre deve presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’ammortizzatore precedente.
La riapertura dei termini implica che hanno titolo a fare richiesta all’INPS, purché in possesso dei requisiti prima elencati:
- i disoccupati con meno di 50 anni nel 2016, che con le regole previgenti erano esclusi dall’intervento;
- i disoccupati con 50 anni e oltre che, pur potendo già ricorrere alla mobilità in deroga, non hanno fatto domanda o l’hanno presentata in ritardo.
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