che può essere svolto tramite due modalità:
Il limite per il Libretto Famiglia. Ciascun lavoratore occasionale può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti.
Inoltre, tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni che possono essere acquisite e rese non può superare i 2.500 euro l'anno.
valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi,
utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un’ora.
In tale somma sono compresi
- la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro),
- il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro),
- il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro.
- Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.
- contratto di prestazioni occasionali (imprese max 5 dip)
Ciascun utilizzatore può attivare in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti.
Se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro.
Il limite è valido anche per il Libretto Famiglia. Ciascun lavoratore occasionale può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti.
Inoltre, tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni che possono essere acquisite e rese non può superare i 2.500 euro l'anno.
PRIMA - Gli unici limiti esistenti erano di 7.000 euro netti l'anno in capo al singolo prestatore di lavoro accessorio e di 2.000 euro netti l'anno (3.000 per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito) per i singoli rapporti tra prestatore di lavoro e committente imprenditore o professionista (non famiglie, pubbliche amministrazioni o non profit). Ciascun committente non era sottoposto quindi ad alcun limite complessivo nell'uso dei buoni lavoro, che poteva utilizzare anche per la sua attività ordinaria e senza alcun requisito di occasionalità.
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