del D.L. n. 4 del 2019 che contiene norme sul reddito e sulla pensione di cittadinanza.
Le due misure saranno erogate dal 1° aprile.
Le modifiche apportate dal Parlamento ampliano l’ambito di applicazione degli incentivi contributivi a favore delle aziende che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza.
E’, inoltre, ridotta la distanza entro cui un'offerta di lavoro può essere definita congrua. Infine, la pensione di cittadinanza potrà essere ritirata alle Poste o in banca anche in contanti. == CONTINUA == fonte IPSOA
Tra le modifiche apportate in sede di conversione, si segnalano le seguenti novità:
Tra le modifiche apportate in sede di conversione, si segnalano le seguenti novità:
- il valore del patrimonio mobiliare, per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, cresce da 5.000 a 7.500 euro;
- la pensione di cittadinanza viene riconosciuta anche ai nuclei familiari nei quali il componente o i componenti, di età pari o superiore a 67 anni, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dal DPCM 159/2013, di età inferiore a 67 anni;
- è stata prevista la possibilità di ritirare la pensione di cittadinanza alle Poste o in banca anche in contanti e non necessariamente tramite accredito sulla carta prepagata;
- in caso di dimissioni volontarie, la perdita del beneficio viene prevista solo e unicamente per il dimissionario e non da parte di tutto il nucleo familiare;
- al fine di evitare comportamenti opportunistici, è stata aggiunta la previsione secondo la quale, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni), ovvero considerando il genitore naturale non convivente, come facente parte del nucleo familiare del figlio da lui riconosciuto;
- per quanto riguarda il requisito patrimoniale immobiliare, che non può essere superiore a 30.000 euro, è stato specificato che rientrano nel computo di tale requisito anche gli immobili situati all’estero;
- come ulteriore requisito per la fruizione del Reddito di cittadinanza, viene previsto che il richiedente del beneficio non sia sottoposto a misura cautelare personale e non abbia subito condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta;
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare ISEE, permangono nel medesimo nucleo anche quando a seguito di variazioni anagrafiche, mantengono la residenza nella medesima abitazione (la disposizione prevista inizialmente solo per i coniugi separati o divorziati è stata estesa a qualsiasi fattispecie di convivenza precedente);
- si stabilisce che il Reddito di cittadinanza è compatibile, oltre che con il godimento della NASpI, anche con l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DISS-COLL).
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