A causa delle rilevanti modifiche normative operate dall’ultima legge di bilancio,
può essere applicato già dal 2019 anche da chi era in contabilità semplificata od ordinaria per opzione
Nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dalla Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e profondamente innovato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 9 a 11, legge 145/2018), per ampliarne il perimetro di applicazione.
Queste le principali modifiche:
- è stata introdotta una soglia unica di ricavi/compensi, più elevata, pari a 65mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata
- sono state abrogate le precedenti limitazioni stabilite con riferimento al costo dei beni strumentali (20mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5mila euro)
- sono state riformulate le cause ostative all’applicazione del regime. È ora stabilito che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica. Inoltre, per evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, non possono avvalersi del regime agevolato i contribuenti la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi riconducibili (l’esclusione non opera per chi inizia un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni).

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