Con il msg 2767 del 18/07/2019 INPS chiarisce sul computo delle cifre
- Premio alla nascita , che assegna 800 euro per la nascita o adozione a partire dall’1.1.2017;
- Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017 e confermato, per i nati nel 2018, e, per i nati nel 2019, e consistente in un assegno, correlato all’ISEE, corrisposto mensilmente.
- Il riferimento si estende anche ai benefici attribuiti dal legislatore provinciale e regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige. Nella specie, al Reddito di garanzia , al Contributo famiglie numerose e all’Assegno regionale per il nucleo familiare
Le singole prestazioni Assegno di natalità , Premio alla nascita, non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.
In relazione agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.
Quanto, infine, alla natura del beneficio “Assegno regionale per il nucleo familiare” si precisa che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.
fonte:INPS
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